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DEBITO IVA SCADUTO E NON VERSATO: SEGNALE DELLA CRISI D’IMPRESA

10-08-2022 14:21

Studio Romagnoli & Partners

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DEBITO IVA SCADUTO E NON VERSATO: SEGNALE DELLA CRISI D’IMPRESA

LA CRISI D’IMPRESACon il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata introdotta la Riforma delle procedure concorsuali, applicabile a quals

LA CRISI D’IMPRESA

Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata introdotta la Riforma delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l’altro:


·         all’introduzione di una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell’impresa;

·         alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni;


affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della continuità aziendale.


La disciplina “originaria”, che prevedeva la procedura di composizione assistita della crisi basata su un sistema di allerta con utilizzo di specifici Indici / Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa è stata recentemente modificata, in prossimità dell’entrata in vigore fissata al 15.7.2022, con l’introduzione della procedura di composizione negoziata della crisi.


In tale nuovo contesto normativo è richiesta l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.



GLI OBBLIGHI IN CAPO ALL’IMPRESA / SOCIETÀ

Al fine di favorire l’emersione tempestiva della crisi sono previsti alcuni specifici obblighi in capo all’imprenditore, così differenziati.


  • Imprenditore individuale

Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.


  • Imprenditore collettivo (società di capitali / di persone)

Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative.


In particolare deve:

·         istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;


·         attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.



I SEGNALI PER LA PREVISIONE DELLA CRISI

Le misure / assetti devono consentire, tra l’altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati dall’esistenza di:


·         debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

·         debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

·         esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che hanno superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

·         una o più esposizioni debitorie nei confronti di INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate - riscossione.



INPS

Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:

·      al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;

·      a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.


INAIL

Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.


Agenzia Entrate-riscossione

Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a € 100.000 per imprese individuali / € 200.000 per società di persone / € 500.000 per altre società.


Con specifico riguardo all’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in sede di conversione del citato “Decreto Semplificazioni”:

·      è stata elevata la relativa soglia di riferimento, come di seguito evidenziato.


Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000

Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000 e non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dal mod. IVA relativo all’anno precedente, prevede che la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è inviata soltanto se il debito IVA risulta superiore a € 20.000.


La nuova soglia di riferimento consente di evitare l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di segnalazioni ai contribuenti “soltanto” a causa del superamento dell’importo di € 5.000 del debito periodico IVA non versato.


Al fine di garantire la continuità aziendale, prevedere una possibile crisi aziendale e mettere in atti manovre di correzione, il nostro studio grazie al CRUSCOTTO DI CONTROLLO mette a disposizione delle imprese una consulenza mirata per rilevare l'eventuale mancanza di adeguati assetti e conformarsi a quanto previsto dalla Riforma della Crisi d'impresa entrata in vigore il 15 luglio scorso.


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