Per i nuovi investimenti in beni strumentali, si potranno continuare a cumulare tra di loro i vantaggi fiscali previsti dal piano Transizione 4.0 e, in alternativa tra loro, quelli del Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e Nuova Sabatini.
La Ragioneria Generale dello Stato, a fine anno, con la Circolare 33 dissipa ogni dubbio e pone chiarezza sull’incertezza creatasi sulla cumulabilità delle misure con risorse a valere sul Pnrr con altre agevolazioni.
Il concetto di cumulo “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.
Le descrizioni su riportate sono previste anche dal PNRR all’art.9 del Reg. (UE) 2021/241: Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).
La Circolare riporta anche un esempio esaustivo: se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
Tutto questo ha valore anche per la cumulabilità tra Transizione 4.0, Credito d’imposta Mezzogiorno e Nuova Sabatini tanto è che la stessa Circolare a confermarlo “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.
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