L’Inps detta le modalità operative e le istruzioni contabili per l’esonero contributivo per le assunzioni di donne, in virtù della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
La domanda trova il modello ad hoc a partire dall’11 novembre 2021.
Accedono all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Non può essere riconosciuto, invece, nei riguardi delle imprese del settore finanziario.
Si tratta dell’esonero del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.
Con messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, l’Inps interviene sull’esonero totale per assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 (l’esonero relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2022, troverà le istruzioni all’esito del procedimento di autorizzazione della Commissione europea).
La preventiva comunicazione, finalizzata alla fruizione dell’incentivo:
- dovrà essere effettuata on-line;
- con il rivisitato modulo “92-2012”, presente dall’11 novembre 2021 all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito Inps;
- per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessaria la compilazione di una singola comunicazione.
L’Inps evidenzia che, se tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali – ex articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 – per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.