Tra i quaderni recentissimamente pubblicati dalla Scuola Superiore della Magistratura, Ente di formazione e aggiornamento professionale per Magistrati, risalta quello su “Gli assetti organizzativi per l’impresa”. Ovvero La Scuola Superiore della Magistratura sta facendo aggiornare i Magistrati, e quindi anche i Giudici Delegati, sul tema degli adeguati assetti. La cosa fa il paio con la recente pubblicazione delle Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di procedure concorsuali.
Tutto questo ci sta facendo capire che l’istituzione degli adeguati assetti nella gestione dell’impresa e la loro corretta misurazione avranno un ruolo chiave nelle problematiche giurisdizionali di diritto commerciale e fallimentare del prossimo futuro.
Anche da colloqui informali con qualche Giudice Delegato, incaricato di fallimenti e concordati, emerge chiaro l’indirizzo di spostare l’attenzione sugli adeguati assetti nel momento in cui si verifica una crisi aziendale. Per non parlare poi della responsabilità civile legata al rimborso dei danni causati dagli amministratori, la quale verte tutta attorno agli adeguati assetti e il mancato rispetto da parte loro degli articoli 2086, comma 2 e 2476, comma 6.
Come si può vedere nell’approfondimento, il primo articolo di questa raccolta è scritto proprio da Renato Rordorf, Presidente della Commissione Rordorf che ha lavorato sulla Riforma della crisi. L’art. 3 di tale riforma, composta da 390 articoli, è incentrato sugli adeguati assetti e riguarda le aziende SANE. Se si pensa che i primi due riguardano le definizioni, questo vuol dire che gli adeguati assetti hanno un ruolo centralissimo nella gestione delle imprese in Italia e nelle tematiche giuridiche ad essi legate, contrariamente a quanto pensano molti colleghi che ritengono di non dover informare tutti i propri clienti sull’art. 2086, comma 2.
Il 2086 comma 2 è una rivoluzione giuridica e culturale, che piaccia o no!!!
Un imprenditore che non pone la dovuta attenzione a questa problematica non si prende adeguatamente cura dell’impresa e della sua continuità.
Addirittura al momento della chiusura del proprio bilancio, nella Nota Integrativa, un amministratore dichiara sotto la propria responsabilità due cose fondamentali, ovvero:
· che l’impresa è dotata di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nel rispetto dell’art. 2086 cc
· che ha provveduto alla misurazione della continuità aziendale
È davvero così? Quali strumenti utilizza la tua impresa per misurarli? Altrimenti si stanno facendo false dichiarazioni.
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