Il Decreto Fiscale ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere versate, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Entro il 30 novembre 2021 dovranno quindi essere versate integralmente:
1- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute nel 2020 (rate del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre) e del 2021 (rate del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre);
2- le rate del “Saldo e stralcio” scadute nel 2020 (rate del 31 marzo, 31 luglio) e scadute nel 2021 (31 marzo, 31 luglio).
Si ricorda che è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 6 dicembre 2021). In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.