La definizione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate dall'Agenzia delle Entrate per il periodo d'imposta 2017 entro il 31 dicembre 2020 ma non inviate, per effetto della sospensione disposta del decreto Rilancio (DL 34/2020), e per il periodo d'imposta 2018 da elaborare entro il 31 dicembre 2021.
La procedura è rimessa all'Agenzia delle Entrate e "NON prevede" alcuna istanza del contribuente interessato. Così l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi e procede all'invio delle proposte di definizione degli avvisi bonari unitamente alle ordinarie comunicazioni di irregolarità .
Ne consegue che gli interessati riceveranno due comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate:
-una relativa alla liquidazione ordinaria delle somme dovute in base agli avvisi bonari
-l'altra sulla definizione.
Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
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